martedì 28 gennaio 2014

Vedi i tuoi programmi tv sfruttando internet? non paghi il canone Rai, e non lo paghi anche se...

Basta accedere la tv che ci si trova a doversi sorbire i mitici e tristissimi spot che ci ricordano di pagare il canone Rai.
Per quanto il nome faccia pensare a un abbonamento ai canali tv di stato, il canone non è altro che un'imposta sul possesso del televisore stabilita da una legge del 1938 mai abolita o riformata, nonostante da allora il panorama mediatico sia decisamente cambiato. Difficile scamparla, quindi: chi non ha in casa almeno una tv o un qualsiasi altro dispositivo "atto o adattabile alla ricezione di segnali televisivi"?


In realtà basta cercare bene persino sul sito della Rai per trovare qualche éscamotage. Il primo caso in cui si può non pagare è ovviamente quello in cui si può dimostrare di non avere televisori, anche con eventuali ricevute di averlo venduto o portato in discarica o che è stato rubato.


Inoltre erroneamente molto spesso sentiamo dire in giro da amici o gente più o meno informata, che anche se non abbiamo la tv a casa dobbiamo pagare il canone RAI perchè è possibile sentire radioRAI o vedere i canali di stato attraverso tablet, smarthphone e pc . ERRORE! Infatti chi guarda o sente la RAI attraverso telefonini o pad o PC (per quest'ultimo l'importante è che non si usi una chiavetta USB dotata di sintonizzatore R/Tv) la legge non prevede il pagamento del canone. Ecco l'articolo:
Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). 


In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. 
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD). 


Come si evince purtroppo basta possedere una tv per essere soggetti al pagamento della tassa anche se alcune categorie sono esentate dal pagamento. Vediamo quali: 

Dal 2008, chi ha almeno 75 anni di età e nell’anno precedente ha avuto, insieme con il coniuge convivente, un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro, è esonerato dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri.

Sappiate inoltre che ogni volta che vi fatturano 'acquisto di un nuovo televisore, anche se comperato on-line il vostro nome sarà automaticamente inviato alla agenzia delle entrate per essere inserito nella lista dei "pagatori" della tassa di possesso tv.

In conclusione: vendete o sigillate la vostra tv, guardate i vostri programmi televisivi, anche rai, sfruttando adsl con tablet, pc o smartphone e avvisate i vostri nonnini over 75 che se prendono una pensione inferiore a 516,46 euro non devono pagare il canone.




Ci auguriamo di esser stati utili e di facile comprensione argomentando su argomento ostico e complicato, un saluto lo staff di zero99hd.